Recluto ergo sum


04 Giugno 2019 | di Antonio Antonazzo

Recluto ergo sum Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Così recita l’art. 97 della nostra Costituzione e questo ripetono da tempo diversi esponenti dell’attuale maggioranza e lo stesso Ministro del MIUR (anche se dimenticano di citare la parte che finale della frase) per giustificare il ritorno al passato deciso per il reclutamento dei docenti chiamati a passare di ruolo nei prossimi anni scolastici, facendo così reagire “vivacemente” i circa 100.000 precari con servizio che si aspettavano una corsia preferenziale per la loro stabilizzazione.
 
In effetti, originariamente, nella storia del reclutamento dei docenti, l’unica selezione utilizzata era basata su dei concorsi con valore abilitante; tale pratica fu però messa in crisi dalla crescita esponenziale del fenomeno del precariato scolastico che presto raggiunse cifre e percentuali rilevanti anche a causa di una mancata regolarità nell’emanazione dei bandi di concorso.
 
Il fenomeno del precariato divenne dirompente con punte di precariato superiori al 50%, alla fine degli anni 60 quando il tasso di scolarizzazione in Italia subì un’impennata portando in poco tempo il numero degli alunni da 8 a 11 milioni. Molti ricordano che in quei tempi bastava letteralmente presentarsi in una scuola con un titolo di studio valido e cominciare la carriera da docenti il giorno stesso.
 
Le prima leggi ad hoc vennero varate nei primi anni 70 (1074 del 6 dicembre 71 e 477 del 30 luglio 1973) e prevedevano i cosiddetti incarichi a tempo indeterminato e l’istituzione di corsi abilitanti speciali al termine dei quali con pochi anni di servizio si poteva accedere direttamente al ruolo senza dover affrontare una prova d’esame vera e propria. In questo modo, in pochi anni, vennero assunti diverse centinaia di migliaia di docenti e la percentuale di precari si ridusse drasticamente dal 52 al 28%.
 
I corsi abilitanti proseguirono anche per tutti anni 80 con l’assunzione di quasi altri 200 mila docenti; a questi corsi, però, nel 1982 l’allora Ministro della pubblica Istruzione Falcucci, affiancò i concorsi ordinari il cui ultimo svolgimento per la scuola secondaria datava fine 1969 (per la scuola primaria invece, negli anni 70 ci furono 3 tornate concorsuali).
 
Fu nel 1989, con la legge 417, che il sistema a “doppio canale” venne di fatto istituzionalizzato con l’introduzione dei concorsi per soli titoli ai quali veniva riservato il 50% dei posti disponibili. L’altra metà dei posti rimaneva assegnata ai concorsi ordinari che, teoricamente, avrebbero dovuto esser svolti con cadenza triennale.
 
Il concorso per soli titoli aveva natura permanente nel senso che le graduatorie da esso derivanti, potevano essere usate annualmente su tutti i posti che si rendevano di volta in volta disponibili. Questa caratteristica permise di ridurre drasticamente il numero di precari operanti nella scuola che raggiunse in breve tempo il minimo assoluto per poi risalire presto negli anni 90 a causa di una mancanza assoluta sia di concorsi ordinari che di corsi abilitanti. Infatti, quelli previsti dal Governo Dini con la legge 549 del 1995, vennero abrogati dal successivo Governo con Berlinguer Ministro della pubblica Istruzione.
 
A Berlinguer si deve anche l'impianto che, con varie modifiche, è alla base dell'attuale sistema di reclutamento. Infatti con la legge 124 del 1999, insieme al bando per una nuova tornata concorsuale ordinaria vennero istituite le graduatorie permanenti destinate, qualche anno dopo, a diventare le attuali GAE durante il ministero Fioroni.
 
Alle graduatorie permanenti era destinato il 50% dei posti disponibili per l'immissione in ruolo e ad esse si poteva accedere solo con il possesso dell'abilitazione. A tal fine, in via transitoria, fu dato il via libera ad una serie di corsi per il conseguimento dell'abilitazione (OM 153 del 99, OM 33 del 2000 OM 1 del 2001) in attesa della messa a regime delle scuole di specializzazione SSIS, per la scuola secondaria, e delle lauree in scienza della formazione primaria. Entrambi questi percorsi, sulla base della legge 306 del 2000 erano considerati alla stregua di una procedura concorsuale a fini abilitanti.
 
Fu allora che possiamo collocare l'inizio del contenzioso legale seriale che ha caratterizzato l'iter di molte delle proposte di modifica del sistema di reclutamento.
 
Inizialmente, infatti, le graduatorie permanenti erano state costituite a fasce e prevedevano che ogni aggiornamento sarebbe avvenuto in coda alle fasce precedenti.
 
In particolare nella prima fascia erano stati collocati coloro che erano già presenti nelle graduatorie del doppio canale, nella seconda coloro che, alla data di approvazione della norma, erano già abilitati in seguito ad una procedura precedente ma che non avevano mai avuto l'occasione di inserirsi nel doppio canale, la terza fascia era riservata a coloro che potevano vantare almeno 360 giorni di servizio nella scuola statale e che si accingevano ad affrontare le prove del concorso riservato, in quarta invece sarebbero stati collocati i docenti che vantano 360 giorni di servizio, ma nelle scuole paritarie. Chi si fosse abilitato in seguito sia tramite le SSIS o grazie al superamento del concorso ordinario, sarebbe finito in una quinta fascia e così via.
 
Il primo ricorso vinto contro le nuove graduatorie fu quello portato avanti dai docenti con servizio nelle paritarie che ritenevano di avere gli stessi diritti dei loro colleghi con servizio nella scuola statale. Da allora quindi cadde il concetto di fasce aggiuntive e il ministro Moratti fece approvare la legge 333/2001 con la quale le graduatorie permanenti vennero divise in due scaglioni, nel primo vennero inseriti tutti coloro che erano già abilitati al momento dell'approvazione della legge 124 e nel secondo tutti gli altri che man mano avrebbero conseguito l'abilitazione a prescindere della procedura.
 
Da quel momento sono cominciati a fioccare i ricorsi relativamente alle modalità di attribuzione dei punteggi cangianti, anche radicalmente, ad ogni aggiornamento (supervalutazione dell'abilitazione SSIS e non cumulabità con il servizio, supervalutazione del servizio prestato in scuole di montagna, inserimento coda/pettine ecc...).
 
Nel 2006 con la legge 296, il ministro Fioroni con l'intento di porre un argine definitivo al fenomeno del precariato, ha dato il via libera ad un piano triennale di assunzioni straordinario per 150.000 docenti e ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento. In teoria ciò avrebbe dovuto consentire un seppur lento smaltimento delle graduatorie stesse, ma in pratica ciò non è avvenuto in quanto la norma approvata non prevedeva la cristallizzazione dell'esistente, ma consentiva un regolare aggiornamento della propria posizione con possibilità di poter periodicamente cambiare provincia.
 
Se a questo aggiungiamo alcune leggi ad hoc (169/08 e 212/11) che hanno consentito l'inserimento nelle GAE ad alcune categorie di docenti, si capisce come solo oggi, e solo parzialmente, le GAE stiano lentamente scomparendo.
 
Il resto è storia odierna, nel 2010, con la legge 249, le SSIS vennero sostituite dai TFA ai quali nel 2013, con il DM 81, si affiancarono i PAS che dopo due tornate furono accantonati con l'avvio della riforma prevista dalla 107. I docenti abilitati con la procedura TFA o PAS hanno potuto espletare, o stanno espletando, il percorso FIT previsto dalla 107. E' noto invece che per tutti gli altri ciò non è avvenuto.
 
Altra modifica sostanziale avvenuta di recente, riguarda i requisiti di accesso ai concorsi ordinari. Dal 2012 ad oggi infatti tali procedure hanno perso il loro valore abilitante all'insegnamento in quanto l'accesso alle prove era riservato soltanto a chi già era in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, sulla base della legge 107, l'avesse conseguita mediante il percorso triennale FIT.
 
Con le modifiche introdotte dall'attuale governo, si torna al passato e l'unica via d'accesso ai ruoli per tutti coloro che non si trovino nelle GAE o nelle graduatorie di merito di un precedente concorso, torna ad essere il superamento di un concorso ordinario che riacquista la sua natura abilitante.
 
In base a quanto scritto, possiamo concludere - oltre al fatto che la maggior parte dei docenti di questi ultimi anni è passato di ruolo senza aver superato un concorso ordinario senza però che la scuola andasse in malora – che nessun Governo italiano è riuscito ad affrontare in maniera organica e razionale il problema del reclutamento dei docenti. Abbiamo vissuto e continuiamo ad assistere a soluzioni tampone improvvisate che hanno contribuito a risolvere il fenomeno del precariato quanto una minzione ad alzare il livello dell’oceano.
 
La domanda da porsi oggi è se un reclutamento imbastito sui vecchi concorsi ordinari di natura prettamente disciplinare possa migliorare la situazione. Sulla base delle esperienze del passato la risposta è sicuramente negativa. Un concorso ordinario ha senso quando viene bandito per un numero ristretto di posti per selezionare una larga base di concorrenti. Oggi invece i posti a disposizione sono decine di migliaia e sono destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni in seguito ai pensionamenti previsti in numero cospicuo.
 
Il rischio concreto è che al termine di una procedura lunga costosa e selettiva quale è un concorso ordinario aperto a tutti si arrivi ad un numero di vincitori nettamente insufficiente rispetto alle esigenze con l’aggiunta, paradossale, che anche chi non avesse superato le prove concorsuali venga lo stesso chiamato in cattedra per supplire le vacanze di organico perseverando ulteriormente nella vigente situazione emergenziale.
 
Quando un sistema non funziona, la logica vuole che si cambi. Non si tratta di proporre un’ope-legis generalizzata consentendo a tutti di poter beneficiare di una soluzione di emergenza, si tratta piuttosto di mettere in piedi una nuova procedura concorsuale che, partendo da chi oggi può vantare anni di servizio nella scuola, possa consentire agevolmente un accesso programmato ad un percorso formativo al termine del quale il docente viene avviato alla professione docente dopo il superamento del suo periodo di prova.
 
Abbiamo bisogno di un cambio culturale. E’ ormai usanza consolidata che l’anno di prova è per tutti un pro forma al punto che sono solo poche unità coloro che non hanno superato agevolmente il loro anno di prova. Sarebbe forse opportuno dare a questo periodo di prova una valenza concorsuale con una selezione fatta al termine di un percorso formativo serio e sulla base di competenze più attinenti a quanto richiesto da una professione che ha bisogno di docenti motivati e preparati.
 
 
 
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Antonazzo Antonio, nato a Gallipoli il 25/3/1963, laureato in fisica presso l’Università di Lecce, docente di matematica e fisica presso il liceo scientifico Giolitti-Gandino di Bra in provincia di Cuneo. Membro della Direzione Nazionale e Coordinatore del dipartimento precariato della Gilda degli Insegnanti ed estensore del libro bianco sul precariato scolastico. Collabora da anni con la rivista Professione Docente e autore di diversi contributi sulle tematiche scolastiche inerenti il precariato ed il reclutamento.
 
 
 
 
 


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